Art. 12.
(Polizia dei giochi).

      1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'arrticolo 4, della legge 1 aprile 1981, n. 121, è istituita la Direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.
      2. La Direzione centrale di cui al comma 1 istituisce un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati.
      3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino, la Direzione centrale di cui al comma 1, secondo gli indirizzi del Comitato ed avvalendosi del nucleo speciale di polizia di cui al comma 2:

          a) ispeziona tutti i locali di cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui vengono fabbricate, vendute e

 

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distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando e asportando attrezzature e documenti per i fini di indagine e accertamento;

          b) verifica per conto degli organi preposti alla tenuta dell'albo le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e amministratori delle società richiedenti l'iscrizione all'albo medesimo;

          c) tiene sotto osservazione e controllo anche dal punto di vista fiscale tutti i soci e amministratori delle società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta o indiretta, nella gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa negli ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco di azzardo.

      4. Le notizie sui frequentatori delle case da gioco comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente articolo non possono in alcun modo essere utilizzate a fini fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.
      5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo incaricato del controllo e della verifica del regolare svolgimento dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri sociali e contabili della società concessionaria, anche per gli effetti di cui al comma 3. Il nucleo tecnico-amministrativo ha libero accesso presso tutte le case da gioco e a qualsiasi dato contabile o amministrativo ritenuto necessario.